Art. 98 · Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie
AccordoCapo 2Sez. A

Art. 98

243 / 363

Esclusione dalle procedure di risoluzione delle controversie

In vigore dal 24 lug 2016
Per le questioni attinenti alla presente sezione le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-98