Art. 71 · Cooperazione in materia di microcredito e microfinanza
AccordoTitolo VI

Art. 71

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Cooperazione in materia di microcredito e microfinanza

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti concordano che, ai fini della riduzione delle disuguaglianze di reddito, i microfinanziamenti, compresi i programmi di microcredito, creano occupazione autonoma e si dimostrano uno strumento efficace in grado di contribuire a sconfiggere la povertà e di ridurre la vulnerabilità alle crisi economiche estendendo la partecipazione all'economia. La cooperazione contempla i seguenti ambiti: a) lo scambio di esperienze e competenze relative alle banche etiche, alle banche di comunità a carattere autogestito e associativo e il rafforzamento di programmi sostenibili di microfinanza, compresi programmi di certificazione, monitoraggio e convalida; b) l'accesso al microcredito facilitando, mediante incentivi e programmi di gestione del rischio, l'accesso ai servizi finanziari offerti dalle banche e dagli istituti finanziari; c) lo scambio di esperienze riguardo alle politiche e agli strumenti legislativi alternativi per la promozione dell'avvio delle attività di banca etica e popolare.
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