Art. 51 · Gestione delle calamità naturali
AccordoTitolo V

Art. 51

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Gestione delle calamità naturali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti convengono che la finalità della cooperazione in questo settore è ridurre la vulnerabilità della regione dell'America centrale alle calamità naturali: ciò attraverso il sostegno agli sforzi nazionali e al quadro regionale per ridurre la vulnerabilità alle calamità naturali e affrontarle, il rafforzamento della ricerca regionale, la diffusione delle migliori pratiche e l'esperienza acquisita in materia di riduzione del rischio di calamità, preparazione alle catastrofi, pianificazione, monitoraggio, prevenzione, mitigazione, risposta e ripristino. La cooperazione sostiene anche gli sforzi di armonizzazione del quadro giuridico in base alle norme internazionali e il miglioramento del coordinamento istituzionale e del sostegno pubblico. 2. Le parti incoraggiano le strategie che riducono la vulnerabilità sociale e ambientale e rafforzano le capacità delle comunità e istituzioni locali per quanto attiene alla riduzione del rischio di calamità. 3. Le parti riservano un'attenzione particolare a rafforzare l'elemento di riduzione del rischio di calamità in tutte le loro politiche, anche a livello di gestione del territorio e di attività di ripristino e ricostruzione.
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