Accordo›Titolo XIII
Art. 346
346 / 363Compiti specifici del comitato di associazione
In vigore dal 24 lug 2016
1. Il comitato di associazione, quando svolge uno dei compiti ad esso assegnati a norma della parte IV del presente accordo, è composto di rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e di rappresentanti di ciascuna delle Repubbliche della parte AC, dall'altra, a livello di alti funzionari responsabili delle questioni attinenti al commercio, oppure delle persone da essi designate.
2. Quando affronta le questioni attinenti al commercio il comitato di associazione svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) assiste il Consiglio di associazione nello svolgimento delle sue funzioni che riguardano le questioni attinenti al commercio;
b) è responsabile dell'attuazione e dell'applicazione corretta delle disposizioni della parte IV del presente accordo. A questo proposito e fatti salvi i diritti stabiliti dai titoli X (Risoluzione delle controversie) e XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) dalla parte IV del presente accordo, le parti possono sottoporre all'esame del comitato di associazione ogni questione concernente l'applicazione o l'interpretazione della parte IV del presente accordo;
c) sovrintende all'ulteriore elaborazione, secondo le necessità, delle disposizioni della parte IV del presente accordo e valuta i risultati della sua applicazione;
d) cerca i metodi appropriati per prevenire e risolvere i problemi che potrebbero comunque insorgere nei settori disciplinati dalla parte IV del presente accordo;
e) approva i regolamenti di procedura di tutti i sottocomitati di cui alla parte IV del presente accordo e sovrintende ai loro lavori.
3. Per svolgere le funzioni di cui al paragrafo 2, il comitato di associazione ha la facoltà di:
a) istituire altri sottocomitati oltre a quelli istituiti dalla parte IV del presente accordo, composti di rappresentanti della Commissione europea e di ciascuna delle Repubbliche della parte AC e affidare ad essi responsabilità che rientrano nel suo ambito di competenza. Può inoltre decidere di modificare le funzioni affidate ai sottocomitati da esso istituiti e può anche disporne lo scioglimento;
b) raccomandare al Consiglio di associazione di adottare decisioni conformi agli obiettivi specifici della parte IV del presente accordo; e
c) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa secondo quanto convenuto tra le parti o secondo le indicazioni del Consiglio di associazione.
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