Art. 330 · Avvio della procedura
AccordoCapo 2

Art. 330

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Avvio della procedura

In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte può, in qualunque momento, chiedere per iscritto che l'altra parte partecipi a una procedura di mediazione. La richiesta descrive la questione in modo sufficientemente dettagliato da illustrare chiaramente la misura interessata e i suoi effetti sugli scambi. 2. La parte cui è rivolta la richiesta la considera favorevolmente e fornisce una risposta scritta entro dieci giorni dal ricevimento della stessa. 3. Prima della scelta del mediatore a norma dell', le parti della procedura si adoperano in buona fede per pervenire a un accordo mediante negoziati diretti e dispongono per questo di un termine di venti giorni.
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