Art. 328 · Adozione e modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta
AccordoCapo 4

Art. 328

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Adozione e modifica del regolamento di procedura e del codice di condotta

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il Consiglio di associazione adotta il regolamento di procedura e il codice di condotta durante la prima riunione. 2. Il Consiglio di associazione può modificare il regolamento di procedura e il codice di condotta.
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