Art. 327 · Termini
AccordoCapo 4

Art. 327

304 / 363

Termini

In vigore dal 24 lug 2016
1. Tutti i termini fissati nel presente titolo e nel regolamento di procedura, compresi quelli per la notifica delle decisioni da parte dei collegi, sono calcolati in giorni civili e decorrono dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono. 2. I termini di cui al presente titolo e al regolamento di procedura possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. 3. Il collegio può sospendere i lavori in qualsiasi momento per un periodo non superiore a dodici mesi su richiesta della parte attrice e con il consenso della parte convenuta. In tal caso i termini sono prorogati per un periodo pari alla durata della sospensione della procedura. Se la procedura del collegio resta sospesa per oltre dodici mesi, il mandato del collegio scade, fatto salvo il diritto della parte attrice di chiedere l'apertura di consultazioni e poi la costituzione di un collegio sulla stessa questione in un momento successivo. Il presente paragrafo non si applica se questa sospensione è dovuta a tentativi condotti in buona fede per giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente a norma dell'.
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