Art. 320 · Informazioni e consulenza tecnica
AccordoSez. C

Art. 320

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Informazioni e consulenza tecnica

In vigore dal 24 lug 2016
1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio può acquisire informazioni da qualunque parte esso ritenga opportuno consultare ai fini del procedimento del collegio. 2. Se del caso il collegio può anche acquisire informazioni e pareri presso esperti, organismi o altre fonti. Prima di chiedere tali informazioni e pareri, il collegio informa le parti della controversia cui viene anche data la possibilità di formulare osservazioni. Le informazioni ottenute conformemente al presente paragrafo devono essere tempestivamente comunicate a ciascuna delle parti della controversia affinché esse possano formulare osservazioni. Le osservazioni sono trasmesse al collegio e all'altra parte.
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