Art. 303 · Disposizioni generali
AccordoTitolo IX

Art. 303

153 / 363

Disposizioni generali

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti sottolineano l'importanza della dimensione "da regione a regione" e riconoscono la rilevanza dell'integrazione economica regionale nel quadro del presente accordo. Di conseguenza riaffermano la loro volontà di rafforzare e approfondire i loro rispettivi processi di integrazione economica regionale nell'ambito dei contesti applicabili. 2. Le parti riconoscono che l'integrazione economica regionale nei campi delle procedure doganali, dei regolamenti tecnici e delle misure sanitarie e fitosanitarie è essenziale ai fini della libera circolazione delle merci nell'America centrale e nella parte UE. 3. Di conseguenza le parti decidono le seguenti disposizioni, tenendo conto anche del diverso grado di sviluppo dei loro rispettivi processi di integrazione economica regionale.
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