Art. 298 · Composizione del gruppo di esperti
AccordoTitolo VIII

Art. 298

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Composizione del gruppo di esperti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il gruppo di esperti è composto di tre esperti. 2. Il presidente non è cittadino di nessuna delle parti. 3. Ciascuna delle parti della procedura sceglie un esperto dall'elenco di esperti entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un gruppo di esperti. Se una parte della procedura non sceglie il proprio esperto entro tale termine, l'altra parte della procedura sceglie dall'elenco un esperto avente la cittadinanza di quella parte. I due esperti prescelti scelgono, di comune accordo o per sorteggio, il presidente tra gli esperti che non sono cittadini di nessuna delle parti. 4. La funzione di esperto non può essere esercitata in relazione a questioni per le quali l'esperto o le organizzazioni cui egli è collegato possano trovarsi in conflitto di interessi diretto o indiretto. Al momento della scelta quale esperto per una determinata questione, ciascun esperto è tenuto a rivelare l'esistenza o il profilarsi di interessi, rapporti o questioni di cui si possa ragionevolmente ritenere che egli sia a conoscenza e che rischino di incidere o dar luogo a ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza o imparzialità. 5. Se una delle parti della procedura ritiene che un esperto violi le prescrizioni di cui al paragrafo 4, le parti della procedura si consultano sollecitamente e, se d'accordo, l'esperto è rimosso e un nuovo esperto viene scelto secondo le procedure di cui al paragrafo 3, utilizzate per la scelta dell'esperto che è stato rimosso. 6. Salvo quanto diversamente concordato dalle parti della procedura conformemente all', paragrafo 2, il gruppo di esperti è costituito entro sessanta giorni dalla richiesta di una parte.
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