Art. 291 · Mantenimento dei livelli di protezione
AccordoTitolo VIII

Art. 291

139 / 363

Mantenimento dei livelli di protezione

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente e lavoro. 2. Le parti non rinunciano nè derogano alla propria legislazione in materia di ambiente o lavoro nè propongono di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da influire sugli scambi o così da incentivare lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento o di un investitore nel proprio territorio. 3. Le parti non omettono di dare efficace applicazione alla propria legislazione in materia di ambiente e lavoro in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. 4. Nessuna disposizione del presente titolo può essere interpretata come tale da autorizzare le autorità di una parte a svolgere attività di applicazione delle norme nel territorio dell'altra parte.
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