Art. 289 · Commercio di prodotti forestali
AccordoTitolo VIII

Art. 289

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Commercio di prodotti forestali

In vigore dal 24 lug 2016
Per promuovere la gestione sostenibile delle risorse forestali, le parti si impegnano a collaborare per migliorare l'applicazione delle normative e la governance nel settore forestale e promuovere il commercio di prodotti forestali legali e sostenibili mediante strumenti quali: un uso efficace della CITES per quanto riguarda le specie di alberi minacciate di estinzione, i sistemi di certificazione dei prodotti forestali ottenuti in modo sostenibile, e gli accordi di partenariato regionali o bilaterali su base volontaria per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-289