Art. 284 · Contesto e obiettivi
AccordoTitolo VIII

Art. 284

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Contesto e obiettivi

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti richiamano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e la dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, e per garantire che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali. A tal fine le parti riconoscono l'importanza di tener conto degli interessi economici, sociali e ambientali non solo delle rispettive popolazioni, ma anche delle future generazioni. 2. Le Parti riaffermano il loro impegno per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile, i cui pilastri - sviluppo economico, sviluppo sociale e tutela dell'ambiente - sono interdipendenti e si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici che derivano dal considerare le questioni sociali e ambientali collegate al commercio nel quadro di un approccio globale al commercio e allo sviluppo sostenibile. 3. Le parti convengono che il presente titolo esprime un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni, tenendo conto delle differenze nel loro livello di sviluppo e nel rispetto delle loro esigenze e aspirazioni attuali e future. 4. Per le questioni attinenti al presente titolo le parti non ricorrono alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo nè al meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie di cui al titolo XI (Meccanismo di mediazione per le misure non tariffarie) della parte IV del presente accordo.
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