Art. 275 · Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale
AccordoCapo 4

Art. 275

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Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprietà intellettuale

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti al presente titolo. In questo senso esse hanno individuato una serie di attività di cooperazione che sono descritte all' del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
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