Art. 226 · Modifiche e rettifica dei settori interessati
AccordoTitolo V

Art. 226

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Modifiche e rettifica dei settori interessati

In vigore dal 24 lug 2016
1. La parte UE tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con ciascuna Repubblica interessata della parte AC. All'opposto ciascuna Repubblica della parte AC tratta le modifiche e la rettifica dei settori interessati mediante negoziati bilaterali con la parte UE. La parte che intenda modificare i settori degli appalti disciplinati del presente titolo: a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte o alle altre parti interessate; b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, lettera b), una parte non è tenuta a concedere adeguamenti compensativi se: a) la modifica in esame è una modifica di lieve entità o una rettifica di carattere puramente formale; o b) la modifica proposta si riferisce a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza. Le parti possono apportare modifiche di lieve entità o rettifiche di carattere puramente formale ai settori interessati a norma del presente titolo conformemente alle disposizioni del titolo XIII (Compiti specifici, relativi alle questioni commerciali, degli organi istituiti dal presente accordo) della parte IV del presente accordo. 3. Se la parte UE o la Repubblica interessata della parte AC non concorda sul fatto che: a) l'adeguamento proposto a norma del paragrafo 1, lettera b), sia idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; b) la modifica proposta sia una modifica di lieve entità o una rettifica di carattere puramente formale a norma del paragrafo 2, lettera a); o c) la modifica proposta si riferisca a un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il suo controllo o la sua influenza a norma del paragrafo 2, lettera b); deve sollevare obiezioni per iscritto entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 o altrimenti si presume il suo consenso all'adeguamento o alla modifica proposta anche ai fini del titolo X (Risoluzione delle controversie) della parte IV del presente accordo. 4. Se le parti interessate si sono accordate sulla modifica, sulla rettifica o sulla modifica di lieve entità proposta, compreso il caso in cui non siano state sollevate obiezioni entro trenta giorni a norma del paragrafo 3, le modifiche sono apportate conformemente a quanto disposto dal paragrafo 6. 5. La parte UE e ciascuna Repubblica della parte AC può in qualsiasi momento avviare negoziati bilaterali aventi per oggetto l'estensione dell'accesso al mercato reciprocamente concesso a norma del presente titolo, conformemente alle disposizioni istituzionali e procedurali pertinenti del presente accordo. 6. Il Consiglio di associazione modifica le parti pertinenti delle sezioni A, B o C dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI, in modo che rispecchino le modifiche concordate dalle parti, le rettifiche tecniche o le modifiche di lieve entità.
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