Art. 223 · Trasparenza delle informazioni sugli appalti
AccordoTitolo V

Art. 223

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Trasparenza delle informazioni sugli appalti

In vigore dal 24 lug 2016
1. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori partecipanti le decisioni di aggiudicazione dei suoi appalti e, ove richiesto, la comunicazione viene data per iscritto. Fatte salve le disposizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, un soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi del rifiuto della sua offerta e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario. 2. Dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente titolo, un soggetto appaltante pubblica, quanto prima e nel rispetto dei termini stabiliti nella legislazione di ciascuna parte, un avviso utilizzando il mezzo di comunicazione appropriato, cartaceo o elettronico, di cui all'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Nel caso in cui venga utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni devono rimanere facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso reca almeno le informazioni di cui all'appendice 7 (Avviso di gara) dell'allegato XVI.
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