Accordo›Titolo V
Art. 215
84 / 363Qualificazione o registrazione dei fornitori
In vigore dal 24 lug 2016
Gara mediante preselezione
1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:
a) pubblica un avviso di gara contenente quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 1, e invita i fornitori a presentare una domanda di partecipazione;
b) fornisce ai fornitori qualificati o registrati, entro l'inizio del periodo di presentazione delle offerte, quantomeno le informazioni di cui all'allegato XVI, appendice 4 (Avviso di gara), punto 2.
2. Un soggetto appaltante riconosce come fornitore qualificato qualsiasi fornitore interno e qualsiasi fornitore dell'altra parte che soddisfi le condizioni per la partecipazione a un appalto specifico, a meno che non abbia indicato nell'avviso di gara che il numero di fornitori ammessi alla gara è limitato, precisando i criteri della loro selezione.
3. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante garantisce che tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.
Elenco di fornitori
4. Un soggetto appaltante può tenere un elenco di fornitori, a condizione di pubblicare ogni anno un avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco e che, nel caso di pubblicazione elettronica, deve essere costantemente consultabile tramite uno degli appositi mezzi di comunicazione indicati nell'appendice 3 (Mezzi per la pubblicazione degli avvisi) dell'allegato XVI. Tale avviso reca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) dell'allegato XVI.
5. Fermo restando il paragrafo 4, nel caso di elenchi di fornitori con validità triennale o inferiore, un soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al suddetto paragrafo una sola volta all'inizio del periodo di validità dell'elenco, a condizione di indicare nell'avviso il periodo di validità e di precisare che non saranno pubblicati ulteriori avvisi.
6. Un soggetto appaltante deve consentire in qualsiasi momento ai fornitori di chiedere di essere iscritti nell'elenco e provvedere a inserire nell'elenco in tempi ragionevolmente brevi tutti i fornitori che soddisfano i relativi requisiti.
7. Se ciò è previsto dalla legislazione della parte, un soggetto appaltante può utilizzare, come avviso di gara, un avviso che invita i fornitori a chiedere di essere iscritti in un elenco di fornitori purchè:
a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, fornisca le informazioni di cui all'appendice 5 (Avviso con cui i fornitori interessati sono invitati a chiedere di essere iscritti nell'elenco di fornitori) nonché tutte le informazioni disponibili di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI e precisi che si tratta di un avviso di gara;
b) il soggetto appaltante trasmetta tempestivamente ai fornitori che hanno manifestato interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti in modo da consentire loro di valutare l'interesse per l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni di cui all'appendice 4 (Avviso di gara) dell'allegato XVI, sempre che disponibili;
c) un fornitore che abbia chiesto di essere iscritto in un elenco di fornitori conformemente al paragrafo 6 possa essere autorizzato a partecipare a una determinata gara, a condizione che vi sia il tempo necessario a che il soggetto appaltante esamini se tale fornitore soddisfa le condizioni per la partecipazione.
8. Un soggetto appaltante comunica tempestivamente ai fornitori che chiedono di partecipare a una gara di appalto o di essere iscritti in un elenco di fornitori la propria decisione in merito alla richiesta.
9. Se un soggetto appaltante respinge la richiesta di qualificazione di un fornitore o la sua richiesta di iscrizione in un elenco di fornitori, cessa di riconoscerne la qualificazione o lo esclude da un elenco di fornitori, ne informa tempestivamente l'interessato e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce una spiegazione scritta che motivi la decisione presa.
10. Le parti precisano nella sezione F dell'appendice 1 (Settori interessati) dell'allegato XVI i soggetti che possono utilizzare gli elenchi di fornitori.
Storico versioni
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