Accordo›Sez. E
Art. 195
217 / 363Misure prudenziali
In vigore dal 24 lug 2016
1. Ciascuna delle parti può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei fruitori dei mercati finanziari, dei titolari di polizze o dei soggetti nei cui confronti un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
b) la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari; e
c) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2. Tali misure, ove non conformi alle disposizioni del presente capo, non vengono utilizzate come mezzi per eludere gli impegni o obblighi che incombono alla parte a norma del presente capo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
Storico versioni
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