Art. 173 · Settori interessati e definizioni
AccordoCapo 4

Art. 173

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Settori interessati e definizioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio, venditori di servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, conformemente a quanto disposto dall', paragrafo 5, del presente titolo. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) "personale chiave": le persone fisiche - alle dipendenze di una persona giuridica di una delle parti che non sia un'organizzazione senza fine di lucro - responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il "personale chiave" comprende i "visitatori per motivi professionali" responsabili della creazione di uno stabilimento e il "personale trasferito all'interno di una società": i) "visitatori per motivi professionali": le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; ii) "personale trasferito all'interno di una società": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata deve appartenere a una delle categorie di seguito elencate. "Dirigenti": persone che svolgono funzioni superiori all'interno di una persona giuridica, prevalentemente con compiti di gestione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, in particolare coloro che: - dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione; - svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; - hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale. "Personale specializzato": dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale; b) "laureati in tirocinio": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa; c) "venditori di servizi alle imprese": le persone fisiche, rappresentanti di un prestatore di servizi di una parte, che chiedono l'ingresso temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di servizi o concludere accordi sulla vendita di servizi per conto di tale prestatore di servizi. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante; d) "prestatori di servizi contrattuali": le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872 ) per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; e) "professionisti indipendenti": le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima parte un contratto in buona fede (diverso da quello di agenzia, quale definito al codice CPC 872) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi; f) "qualifiche": i diplomi, i certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità designata in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, i quali certificano il completamento di una formazione per l'esercizio di una professione. ---------- Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione corrispondente alla durata del soggiorno, che dimostri la finalità formativa del soggiorno. Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prescrizioni della parte in cui il contratto è eseguito.
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