Art. 167 · Altri accordi
AccordoCapo 2

Art. 167

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Altri accordi

In vigore dal 24 lug 2016
Nessuna disposizione del presente titolo va interpretata come limitativa dei diritti degli investitori delle parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro dell'Unione europea e una Repubblica della parte AC. A nessuna disposizione del presente accordo si applicano direttamente o indirettamente le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato istituite in tali altri accordi.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-167