Art. 163 · Settori interessati
AccordoCapo 2

Art. 163

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Settori interessati

In vigore dal 24 lug 2016
Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in tutti i settori dell'attività economica, quale definita all', tranne: a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari; b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico; c) i servizi audiovisivi; d) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne; e e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attività dei vettori aerei, elencati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento). ---------- Il presente capo non disciplina la protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall', ivi comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato. Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-163