Accordo›Capo 2
Art. 163
227 / 363Settori interessati
In vigore dal 24 lug 2016
Il presente capo si applica alle misure adottate dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in tutti i settori dell'attività economica, quale definita all', tranne:
a) l'estrazione, la fabbricazione e la trasformazione di materiali nucleari;
b) la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
c) i servizi audiovisivi;
d) il trasporto di cabotaggio nazionale e per vie navigabili interne; e
e) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) altri servizi ausiliari che agevolano l'attività dei vettori aerei, elencati nell'allegato X (Elenchi degli impegni relativi allo stabilimento).
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Il presente capo non disciplina la protezione degli investimenti diversa dal trattamento derivante dall', ivi comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.
Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nella stessa Repubblica della parte AC o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in una Repubblica della parte AC o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-163