Art. 161 · Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico
AccordoTitolo IIICapo 1

Art. 161

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Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti convengono che è nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti allo stabilimento, agli scambi di servizi e al commercio elettronico. In questo senso esse hanno individuato una serie di attività di cooperazione che sono descritte all' del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
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