Accordo›Titolo III›Capo 1
Art. 160
68 / 363Definizioni
In vigore dal 24 lug 2016
Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;
b) "misure adottate o mantenute in vigore da una parte": misure prese da:
i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali;
ii) organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
c) "persona fisica di una parte": un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea o di una Repubblica della parte CA secondo la rispettiva legislazione interna;
d) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato conformemente alla legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà privata o pubblica, comprese le società per azioni, i trust, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;
e) "persona giuridica della parte UE" o "persona giuridica di una Repubblica della parte AC": una persona giuridica costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC.
Se la persona giuridica ha solo la sede sociale o l'amministrazione centrale, rispettivamente, nel territorio della parte UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC, essa è considerata persona giuridica, rispettivamente, della parte UE o di una Repubblica della parte AC solo se svolge un'attività commerciale sostanziale, rispettivamente, nel territorio di uno Stato membro dell'UE o nel territorio di una Repubblica della parte AC; e
f) ferma restando la lettera che precede, beneficiano delle disposizioni del presente accordo anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori della parte UE o delle Repubbliche della parte AC e controllate, rispettivamente, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro dell'Unione europea o in una Repubblica della parte AC in conformità della loro rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di una Repubblica della parte AC.
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L'UE, conformemente alla notifica del trattato CE all'OMC (doc.
WT/REG39/1), intende la nozione di "collegamento effettivo e permanente" con l'economia di uno degli Stati membri, sancita dall' del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come equivalente alla nozione di "attività commerciale sostanziale" di cui all'articolo V, paragrafo 6, del GATS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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