Art. 15 · Armi di distruzione di massa
AccordoParte II

Art. 15

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Armi di distruzione di massa

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle più gravi minacce alla stabilità e alla sicurezza internazionali. 2. Le parti convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtù dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione e in virtù di altri obblighi internazionali in materia. 3. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo. 4. Le parti decidono inoltre di cooperare e contribuire al conseguimento dell'obiettivo della non proliferazione: a) provvedendo, a seconda dei casi, a firmare, ratificare o aderire a tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti e ad attuarli e rispettarli pienamente; b) adottando un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione. 5. Le parti decidono di avviare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi la loro cooperazione in questo settore.
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