Accordo›Capo 4
Art. 137
291 / 363Diritti
In vigore dal 24 lug 2016
Le parti si impegnano a provvedere affinché:
a) i diritti eventualmente applicati per valutare la conformità dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità;
b) una parte dia all'altra parte l'opportunità di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformità dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e ciò comprometta la competitività dei suoi prodotti;
c) la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformità sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-137