Art. 137 · Diritti
AccordoCapo 4

Art. 137

291 / 363

Diritti

In vigore dal 24 lug 2016
Le parti si impegnano a provvedere affinché: a) i diritti eventualmente applicati per valutare la conformità dei prodotti originari del territorio di una parte siano equi in rapporto a quelli applicati per la valutazione della conformità di prodotti simili di origine nazionale oppure originari dell'altra parte, tenuto conto delle spese di comunicazione, trasporto e altra natura dovute alla diversa ubicazione degli impianti del richiedente e dell'organismo di valutazione della conformità; b) una parte dia all'altra parte l'opportunità di contestare l'importo addebitato per la valutazione della conformità dei prodotti, qualora i diritti siano eccessivi rispetto al costo del servizio di certificazione e ciò comprometta la competitività dei suoi prodotti; c) la durata prevista per l'espletamento di qualsiasi procedura obbligatoria di valutazione della conformità sia ragionevole ed equa per le merci importate e per quelle di produzione interna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-137