Art. 118 · Dogane e procedure riguardanti il commercio
AccordoCapo 3

Art. 118

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Dogane e procedure riguardanti il commercio

In vigore dal 24 lug 2016
1. Le parti decidono di basare le rispettive legislazioni, disposizioni e procedure doganali: a) sulle norme e sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale, compresi il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) dell'OMD e la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci; b) sulla tutela e sulla facilitazione del commercio legittimo mediante un'applicazione efficace e il rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione doganale; c) su una legislazione che eviti di imporre oneri inutili o discriminatori, protegga dalle frodi doganali e consenta un'ulteriore facilitazione a fronte di un elevato livello di conformità; d) sull'applicazione di tecniche doganali moderne, comprendenti la gestione del rischio, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori e metodi per le verifiche contabili delle società; e) su un sistema di pronunce vincolanti in materia doganale, in particolare per quanto concerne la classificazione tariffaria e le regole di origine, nel rispetto della legislazione delle parti; f) sullo sviluppo progressivo di sistemi, basati anche sulle tecnologie dell'informazione, che agevolino lo scambio elettronico di dati tra le amministrazioni doganali e con altre istituzioni pubbliche collegate; g) su norme le quali garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni meno gravi della regolamentazione o degli obblighi procedurali doganali e la cui applicazione non determini indebiti ritardi; h) su diritti e oneri che siano ragionevoli, non superino il costo del servizio prestato in rapporto a una determinata transazione e non siano calcolati ad valorem, senza che siano previsti diritti e oneri sui servizi consolari; i) sull'eliminazione di qualsiasi prescrizione che imponga il ricorso obbligatorio alle ispezioni pre-imbarco quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualsiasi altra attività ispettiva effettuata nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento. 2. Le parti convengono che la loro legislazione, le loro disposizioni e procedure rispettive in materia doganale si ispirino, per quanto possibile, agli elementi sostanziali della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e relativi allegati. 3. Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, la correttezza e la responsabilità delle operazioni, le parti: a) intraprendono, per quanto possibile, iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle dogane e da altre istituzioni pubbliche collegate; b) semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci; c) instaurano procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili che consentano, nel rispetto della legislazione di ciascuna delle parti, di presentare ricorso contro le misure, le pronunce e le decisioni amministrative delle autorità doganali che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci. Gli eventuali oneri sono proporzionati al costo delle procedure di ricorso; d) adottano misure volte ad assicurare i più elevati standard di correttezza. 4. Le parti provvedono affinché la legislazione sugli spedizionieri doganali si basi su norme trasparenti e proporzionate. Qualora una parte prescriva il ricorso obbligatorio agli spedizionieri doganali, le persone giuridiche possono avvalersi di propri spedizionieri doganali interni (in house) autorizzati a tal fine dall'autorità competente. La presente disposizione non pregiudica la posizione delle parti in negoziati multilaterali.
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