Accordo
Art. 114
14 / 363Audizioni
In vigore dal 24 lug 2016
Nel corso di ciascun procedimento l'autorità competente incaricata dell'inchiesta:
a) organizza, previo congruo preavviso, un'audizione pubblica per consentire a tutte le parti interessate e alle organizzazioni rappresentative dei consumatori di comparire personalmente oppure facendosi rappresentare da un legale per presentare elementi di prova ed essere sentite in merito al grave pregiudizio o alla minaccia di un grave pregiudizio e alle opportune misure correttive; oppure
b) offre a tutte le parti interessate la possibilità di essere sentite qualora lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso di apertura e abbiano dimostrato di poter essere effettivamente interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari che giustificano una loro audizione orale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-11;139#art-a-114