Art. 107 · Compensazione e sospensione di concessioni
Accordo

Art. 107

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Compensazione e sospensione di concessioni

In vigore dal 24 lug 2016
1. Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione, a livello di liberalizzazione degli scambi, sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro trenta giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale. 2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non consentono di giungere, entro trenta giorni, ad un accordo sulla compensazione a livello di liberalizzazione degli scambi, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che applica la misura di salvaguardia.
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