Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 23 lug 2016
Iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria 1. All', comma 2, lettera c), del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dopo le parole: «appartengono a soggetti» sono inserite le seguenti: «comunitari o» e le parole: «registro straniero non comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «registro comunitario o non comunitario». Note all': - Il testo dell' del decreto-legge 30-12-1997 n. 457/1997 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49), modificato dalla presente legge, così recita: « (Istituzione del Registro internazionale). - 1. È istituito il registro delle navi adibite alla navigazione internazionale, di seguito denominato «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 2. Il Registro internazionale di cui al comma 1 è diviso in tre sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri Paesi dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera a), dell'art. 143 del codice della navigazione, come sostituito dall'; b) le navi che appartengono a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1, lettera b), dell'art. 143 del codice della navigazione; c) le navi che appartengono a soggetti comunitari o non comunitari, in regime di sospensione da un registro comunitario o non comunitario, ai sensi del comma secondo dell'art. 145 del codice della navigazione, a seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o di altri Paesi dell'Unione europea. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata tenuto conto degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore di cui agli . 4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non commerciale, le navi da pesca e le unità da diporto. 5. Le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, come sostituito dall', salvo che per le navi da carico di oltre 650 tonnellate di stazza lorda e nei limiti di un viaggio di cabotaggio mensile quando il viaggio di cabotaggio segua o preceda un viaggio in provenienza o diretto verso un altro Stato, se si osservano i criteri di cui all', comma 1, lettere b) e c). Le predette navi possono effettuare servizi di cabotaggio nel limite massimo di sei viaggi mensili, o viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine se osservano i criteri di cui all', comma 1, lettera a), e comma 1-bis.».
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