Art. 12 · Limiti delle operazioni ordinarie
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Art. 12

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Limiti delle operazioni ordinarie

In vigore dal 24 giu 2016
L'importo totale dei prestiti, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere, forniti dalla Banca nell'ambito delle operazioni ordinarie di cui all' paragrafo 2 numeri i, ii, iii e vi non può essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. Malgrado le previsioni del periodo precedente, il Consiglio dei Governatori può decidere in qualsiasi momento, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l', che, in base alla situazione e alla capacità finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente paragrafo può essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca. L'importo delle partecipazioni azionarie versate della Banca non può superare un importo corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato più le riserve generali.
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