Art. 55 · Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari
AccordoTitolo VII

Art. 55

55 / 65

Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari

In vigore dal 21 giu 2016
Risorse disponibili per la cooperazione e tutela degli interessi finanziari 1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, tra cui le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti convengono di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei loro interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione finanziate. Le parti rispondono tempestivamente alle richieste di assistenza amministrativa reciproca presentate dalle autorità giudiziarie e/o investigative di una di esse onde intensificare la lotta contro frodi e irregolarità. 3. Le parti incoraggiano la Banca europea per glì investimenti a proseguire gli interventi in Mongolia, conformemente alle procedure e ai criteri di finanziamento che le sono propri. 4. Le parti gestiscono l'assistenza finanziaria secondo i principi di una sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea e della Mongolia. Le parti adottano misure concrete per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e altre attività illecite, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo. Qualsiasi altro accordo o strumento finanziario concluso fra le parti comprende clausole specifiche sulla cooperazione finanziaria che prevedano verifiche sul posto, ispezioni, controlli e misure antifrode, compresi quelli condotti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-55