Art. 33 · Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,
AccordoTitolo V

Art. 33

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Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione,

In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende, in particolare, attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli addizionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-33