Art. 8 · Partecipazione del pubblico
Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 8

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Partecipazione del pubblico

In vigore dal 26 mag 2016
Partecipazione del pubblico 1. Ciascuna Parte assicura al pubblico la possibilità di partecipare in modo effettivo, tempestivo e nella fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili, alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi. 2. Ciascuna Parte, mediante mezzi elettronici od altri mezzi adeguati, provvede a rendere pubblico in tempo utile il progetto di piano o di programma e il rapporto ambientale. 3. Ciascuna Parte provvede all'individuazione, ai fini dei paragrafi 1 e 4, del pubblico interessato, comprese le organizzazioni non governative. 4. Ciascuna Parte provvede affinché il pubblico di cui al paragrafo 3 possa esprimere il proprio parere sul progetto di piano o di programma e sul rapporto ambientale entro un termine ragionevole. 5. Ciascuna Parte provvede affinché siano adottate e rese pubbliche le modalità particolareggiate relative all'informazione del pubblico e alla consultazione del pubblico interessato. A tal fine, ciascuna Parte tiene nella dovuta considerazione gli elementi elencati nell'allegato V.
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