Art. 4 · Campo di applicazione relativamente a piani e programmi
Progetto di ProtocolloCapo III

Art. 4

31 / 64

Campo di applicazione relativamente a piani e programmi

In vigore dal 26 mag 2016
Campo di applicazione relativamente a piani e programmi 1. Ciascuna Parte provvede affinché si svolga una valutazione ambientale strategica per piani e programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 ritenuti portatori di probabili effetti significativi sull'ambiente e sulla salute. 2. Viene svolta una valutazione ambientale strategica per piani e programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale (comprese le industrie estrattive), dei trasporti, dello sviluppo regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione dei progetti elencati nell'allegato I, e per qualsiasi altro progetto elencato nell'allegato II che necessiti di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della legislazione nazionale. 3. Per i piani e programmi non contemplati dal paragrafo 2 che definiscono il quadro di riferimento per la successiva autorizzazione di progetti, viene svolta una valutazione ambientale strategica se una delle Parti ne ravvisa l'opportunità a norma dell', paragrafo 1. 4. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, si procede ad una valutazione ambientale strategica solo se una Parte ne ravvisa l'opportunità ai sensi dell', paragrafo 1. 5. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Protocollo: a) piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile, b) piani e programmi finanziari o di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-05-03;79#art-pdp-4