Accordo›Capo III
Art. 4
57 / 64Applicazione della pertinente legislazione unionale
In vigore dal 26 mag 2016
Applicazione della pertinente legislazione unionale
1. Gli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo sono vincolanti per l'Islanda e ivi resi applicabili. Qualora gli atti giuridici di cui a tale allegato contengano riferimenti agli Stati membri dell'Unione, ai fini del presente accordo tali menzioni si intendono riferite anche all'Islanda.
2. L'allegato 1 del presente accordo può essere modificato con una decisione del comitato per l'adempimento congiunto istituito dall' del presente accordo.
3. Il comitato per l'adempimento congiunto ha facoltà di decidere circa ulteriori modalità tecniche relative all'applicazione all'Islanda degli atti giuridici di cui all'allegato 1 del presente accordo.
4. In caso di modifiche dell'allegato 1 del presente accordo che richiedano modifiche della legislazione primaria islandese, l'entrata in vigore di tali modifiche tiene conto del tempo necessario all'Islanda per l'adozione di tali modifiche e dell'esigenza di garantire la conformità a quanto prescritto dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni.
5. È particolarmente importante che la Commissione si attenga alle sue prassi usuali e si consulti con esperti, anche islandesi, prima di adottare gli atti delegati inclusi o da includere nell'allegato 1 del presente accordo.
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