Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
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Accordo
Art. 1 Allegato Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica ital Art. 2 Attuazione Art. 3 Campi della cooperazione Art. 4 Modalità della cooperazione Art. 5 Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Ac Art. 6 Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure Art. 7 Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponib Art. 8 Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione s Art. 9 Le Autorità dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la pro Art. 10 Qualora il personale ospitato sopra indicato venga coinvolto, direttamente o indirettament Art. 11 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante Art. 12 Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello s Art. 13 Categorie degli equipaggiamenti e dei materiali Art. 14 Modalità Art. 15 Proprietà intellettuale Art. 16 Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, m Art. 17 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, Art. 18 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali diplomatici appro Art. 19 La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente: ========================= Art. 20 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, sarà co Art. 21 Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo p Art. 22 Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, Art. 23 Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente Capitolo, ulteri Art. 24 Qualsiasi controversia risultante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Ac Art. 25 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notific Art. 26 Sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in mate Art. 27 I Protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità con le proced Art. 28 I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Prot Art. 29 Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, Art. 30 I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti ed ogni altra revisione entreranno in vigore seco Art. 31 Il presente Accordo rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualu Art. 32 La denuncia richiesta da una delle due Parti sarà notificata all'altra Parte, per iscritto Art. 33 La cessazione del presente Accordo non influirà sui programmi e le attività in corso previ Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360