Art. 53 · Risorse disponibili per la cooperazione
AccordoTitolo VIII

Art. 53

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Risorse disponibili per la cooperazione

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, compatibilmente con le rispettive risorse e normative, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo. 2. Le parti incoraggiano la Banca europea per gli investimenti a proseguire i suoi interventi in Vietnam, conformemente alle sue procedure e ai suoi criteri di finanziamento.
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