Art. 44 · Cooperazione in materia di politica industriale e PMI
AccordoTitolo VI

Art. 44

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Cooperazione in materia di politica industriale e PMI

In vigore dal 30 apr 2016
Tenendo conto delle rispettive strategie e finalità economiche, le parti convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale, in tutti i settori ritenuti adeguati, al fine di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese anche: a) scambiandosi informazioni ed esperienze su come creare il quadro normativo e altre condizioni atti a migliorare la competitività delle piccole e medie imprese; b) promuovendo contatti e scambi tra gli operatori economici, incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione, in particolare nell'ambito dei programmi orizzontali dell'Unione esistenti, incoraggiando in particolare il trasferimento di tecnologie soft e hard tra i partner, ivi comprese le tecnologie nuove e avanzate; c) fornendo informazioni e incentivando l'innovazione e lo scambio di buone pratiche sull'accesso ai finanziamenti e ai mercati, in particolare per quanto riguarda i servizi di contabilità e audit rivolti nello specifico alle micro imprese e alle piccole imprese; d) agevolando e sostenendo le pertinenti attività dei settori privati e delle associazioni imprenditoriali delle parti; e) promuovendo la responsabilità sociale delle imprese e pratiche commerciali responsabili, anche in termini di consumo e produzione sostenibili. Tale cooperazione ambito si pone inoltre nell'ottica del consumatore, ad esempio per quanto riguarda le informazioni sui prodotti o il ruolo dei consumatori sul mercato; f) conducendo, in determinati comparti industriali, progetti di ricerca comuni, assistenza tecnica e mediante la cooperazione sulle norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità, come consensualmente convenuto.
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