Accordo›Titolo IV
Art. 20
20 / 65Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e alla piena attuazione degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme/accordi internazionali, quali l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti.
2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore e delle rispettive capacità.
3. La cooperazione si realizza secondo le modalità convenute dalle parti, anche attraverso lo scambio di informazioni e esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti e la lotta alla pirateria e alla contraffazione, ivi inclusi la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-04-06;56#art-a-20