Art. 20 · Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
AccordoTitolo IV

Art. 20

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Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

In vigore dal 30 apr 2016
1. Le parti ribadiscono di ascrivere grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e alla piena attuazione degli impegni internazionali in materia, al fine di garantire una tutela adeguata e efficace di detti diritti, nel rispetto delle pertinenti norme/accordi internazionali, quali l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e la Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), dotandosi di strumenti di attuazione efficienti. 2. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, anche per quanto riguarda i dispositivi atti a facilitare la tutela e la registrazione delle indicazioni geografiche dell'altra parte nei rispettivi territori, tenendo conto delle norme, delle pratiche e degli sviluppi internazionali in questo settore e delle rispettive capacità. 3. La cooperazione si realizza secondo le modalità convenute dalle parti, anche attraverso lo scambio di informazioni e esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela, attuazione e applicazione effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti e la lotta alla pirateria e alla contraffazione, ivi inclusi la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti.
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