Art. 25 · Soluzione delle Controversie
Trattato di assistenza giudiziaria

Art. 25

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Soluzione delle Controversie

In vigore dal 29 apr 2016
1. Qualsiasi controversia dovuta all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Autorità Centrali. 2. Se esse non raggiungono un accordo, sarà risolta mediante consultazione per via diplomatica.
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