Art. 4 · Personale distaccato

Art. 4

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Personale distaccato

In vigore dal 24 dic 2015
1. Il contingente massimo di personale che può essere distaccato all'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, ai sensi dell' dell'Accordo di cui all' della presente legge, è pari a due unità.
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