Art. 3 · Copertura finanziaria

Art. 3

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Copertura finanziaria

In vigore dal 24 dic 2015
1. All'onere derivante dall', comma 1, dell'Accordo di cui all' della presente legge, pari a 1.080.000 euro per l'anno 2015 e a 540.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall', comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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