Art. 92 · Campo di applicazione
AccordoSez. 3

Art. 92

181 / 488

Campo di applicazione

In vigore dal 24 ott 2015
Campo di applicazione La presente sezione si applica alle misure delle Parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne: a) i servizi audiovisivi1; b) il cabotaggio marittimo nazionale2; e c) i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale3, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi: i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio; ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; iii) i sistemi telematici di prenotazione; iv) i servizi di assistenza a terra; v) i servizi di gestione degli aeroporti. -----------  1 L'esclusione dei servizi audiovisivi dal campo di applicazione del presente capo lascia impregiudicata la cooperazione in materia di audiovisivi a norma del titolo V (Cooperazione economica e settoriale) del presente accordo. vo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di "cabotaggio" a norma del diritto nazionale pertinente, il cabotaggio nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nella stessa Ucraina o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in Ucraina o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.  3 Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-92