Art. 50-bis · Consultazioni
AccordoSez. 5

Art. 50-bis

222 / 488

Consultazioni

In vigore dal 24 ott 2015
Consultazioni 1. Una Parte offre all'altra Parte, su richiesta di quest'ultima, la possibilità di consultazioni su questioni specifiche che dovessero emergere in relazione all'applicazione delle misure di difesa commerciale, questioni che possono riguardare, tra l'altro, i metodi di calcolo dei margini di dumping, compresi i vari adeguamenti, l'uso delle statistiche, l'andamento delle importazioni, la determinazione del pregiudizio e l'applicazione della regola del dazio inferiore. 2. Le consultazioni si svolgono il più presto possibile e di norma entro ventuno giorni dalla richiesta. 3. Le consultazioni a norma della presente sezione si svolgono fatti salvi gli del presente accordo e nel pieno rispetto degli stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-50-bis