Art. 474 · Graduale ravvicinamento
AccordoCapo 2

Art. 474

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Graduale ravvicinamento

In vigore dal 24 ott 2015
Graduale ravvicinamento In linea con gli obiettivi del presente accordo enunciati all', l'Ucraina procede al graduale ravvicinamento della sua legislazione al diritto dell'UE richiamato negli allegati da I a XLIV, sulla base degli impegni assunti ai titoli IV, V e VI del presente accordo e conformemente a quanto previsto da tali allegati. La presente disposizione fa salvi i principi e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento normativo previsti dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-474