Accordo›Titolo VII›Capo 1
Art. 461
479 / 488In vigore dal 24 ott 2015
1. È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2. Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si riunisce, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3. Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo inerenti all'accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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