Art. 45-bis · Non cumulo
AccordoSez. 3

Art. 45-bis

199 / 488

Non cumulo

In vigore dal 24 ott 2015
Non cumulo Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto: a) una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-45-bis