Accordo›Sez. 3
Art. 45-bis
199 / 488Non cumulo
In vigore dal 24 ott 2015
Non cumulo
Le Parti non applicano contemporaneamente nei riguardi dello stesso prodotto:
a) una misura di salvaguardia di cui alla sezione 2 (Misure di salvaguardia relative agli autoveicoli per il trasporto di persone) del presente capo; e
b) una misura di cui all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-45-bis