Art. 446
AccordoCapo 27

Art. 446

464 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
Nel campo della politica regionale le Parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale relativa ai metodi di definizione e di attuazione delle politiche regionali, tra cui il partenariato e la governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale. Vengono così istituiti canali di comunicazione e si rafforza lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali, regionali e locali, gli attori socioeconomici e la società civile.
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