Accordo›Sez. 2
Art. 412
178 / 488In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione prevede:
a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi;
b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi;
c) il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-412