Art. 412
AccordoSez. 2

Art. 412

178 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
La cooperazione prevede: a) lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative nei settori marittimi; b) lo scambio di informazioni e migliori pratiche relative alle alternative per il finanziamento dei progetti, partenariati pubblico-privato compresi; c) il rafforzamento della cooperazione tra le due Parti nelle competenti organizzazioni marittime internazionali.
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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169#art-a-412