Art. 387
AccordoCapo 13

Art. 387

389 / 488
In vigore dal 24 ott 2015
1. Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e di pratiche nel settore del diritto e governo societario, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le Parti decidono di cooperare per quanto riguarda: a) la tutela degli azionisti, dei creditori e delle altre parti interessate conformemente alle norme dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXIV del presente accordo; b) l'introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e il graduale ravvicinamento al diritto dell'UE nel settore della contabilità e della revisione contabile, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXV del presente accordo; c) un ulteriore sviluppo di una politica di governo societario conforme alle norme internazionali e il graduale ravvicinamento alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo campo, secondo quanto enunciato nell'allegato XXXVI del presente accordo. 2. Le Parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sui loro attuali sistemi e sui nuovi sviluppi pertinenti in questi ambiti. Esse si adopereranno, inoltre, per migliorare lo scambio di informazioni tra il registro nazionale ucraino e i registri delle imprese degli Stati membri dell'UE.
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